“Il Comune non può trattenere il progetto più di 90 giorni, la norma è molto chiara. Trascorsi i 90 giorni i proponenti possono attivare il ricorso al Tar per il cosiddetto “silenzio in adempimento”. A quel punto il Tar se riconosce il diritto del ricorrente (i proponenti del progetto), con sentenza rimuove questo silenzio in adempimento”. Enrico Michetti, professore universitario di Diritto degli Enti Locali all’Università di Cassino e direttore della Gazzetta Amministrativa, è molto chiaro: la legge 147/2013, la cosiddetta “legge stadi” non indica quanto tempo ha il Comune per esaminare e trasmettere il dossier Stadio in Regione ma per questo c’è la legge 241/90, quella che regola l’intero processo amministrativo. La norma (art. 2) fissa in 30 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi, che possono divenire 90 in casi di particolare complessità.
Cosa accadrebbe in caso di intervento del Tar?
“Se, nella eventuale sentenza di condanna, il giudice riconoscesse dei danni ai proponenti o anche semplicemente il Tar condannasse il Comune al pagamento delle spese processuali, questi soldi costituirebbero un danno erariale e interverrà la Corte dei Conti che potrebbe richiederli ai funzionari, in primis al responsabile unico del procedimento (Rup)”.
Facendo i conti, quindi, essendo stato il progetto depositato il 30 maggio, il termine dei 90 giorni scade domenica 28 agosto.
“Il Rup potrebbe trincerarsi dietro una potenziale non completezza delle carte progettuali e, quindi, dire che, non essendo completo il progetto, i 90 giorni non sono ancora iniziati. Tuttavia, questa interpretazione diviene più debole ogni giorno che passa perché, in questa fase dell’iter, al Comune compete solo un esame superficiale delle carte e, più tempo passa, più diminuisce la credibilità di una posizione simile. Perché, qualora mancasse un documento dopo 60 giorni mi aspetto che tu sia in grado di dirmi cosa manca. Una richiesta di integrazioni che giunga dopo tutto questo tempo o anche alla fine dei 90 giorni apparirebbe solo strumentale, dilazionatoria, che sottende altri fini. Già 90 giorni sono quasi un “regalo” perché la legge 147 ha il senso di abbreviare gli iter procedimentali e il tipo di esame che doveva esser fatto poteva anche rientrare nel termine dei 30 giorni minimi previsti”.
C’è una sorta di diatriba interpretativa fra Comune e alcuni funzionari regionali in merito alla variante urbanistica che dovrà essere adottata.
“Le leggi sono chiarissime: la variante urbanistica va redatta in Conferenza di Servizi regionale dopo l’analisi degli interventi e avendo accertata l’esatta cubatura oggetto della variante. A quel punto, il Consiglio comunale la deve solo ratificare, termine tecnico “adozione”. Dopo di che, la variante va affissa all’albo pretorio del Comune o, meglio, “pubblicata a fini urbanistici” per poter essere oggetto delle osservazioni. Fatto questo, in Conferenza di Servizi verranno fatte le controdeduzioni e il tutto sarà approvato. Va evidenziato che il verbale finale della Conferenza regionale è il documento fondamentale: esso, come dice la 147/2013, sostituisce qualunque altro provvedimento o autorizzazione”.
(Il Tempo – F. M. Magliaro)
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